Il calcolo dell'IMU sul Sito Comunale

Ai sensi dell’art. 1, commi 738 e seguenti della Legge n. 160/2019 è stata introdotta la “nuova” Imposta Municipale propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Dettagli della notizia

La base imponibile dell'IMU, ossia il valore di riferimento, cui applicare la prevista aliquota, deve essere calcolata applicando alle rendite catastali degli immobili posseduti, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusi quelli della categoria A/10;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria D5;
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli la rendita dominicale deve essere moltiplicata per 1.25 e poi si applica il moltiplicatore di 110 per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Si applica il moltiplicatore pari a 135 per gli altri terreni agricoli.

ALIQUOTE IMU 2023

Con delibera di C.C. questo Ente ha approvato le Aliquote per l'anno 2023:

0,40% - per l’abitazione principale con categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze (C/2C/6C/7), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali.

0,20% - per le aree fabbricabili. Si riconosce alle aree edificabili ricadenti nei fogli di mappa 136, 137, 138, 140, 141 e 143, individuate dalla competente Autorità di Bacino per questo Comune con rischio idraulico basso, medio e alto, l’abbattimento percentuale della base imponibile rispettivamente pari al 20%, 30% e 40%; mentre per quelle ricadenti nei fogli di mappa 32, 33, e 38 individuate dalla competente Autorità di Bacino con rischio  idrogeomorfologico medio (R2) e quelle ricadenti nei fogli di mappa 19, 32 e 144 con rischio idrogeomorfologico molto elevato (R4) e aree soggette a valutazione (ASV), l’abbattimento percentuale della base imponibile rispettivamente del 20% e del 50% .

0,30% - per i terreni agricoli (solo quelli dal foglio di mappa 100 in poi sono soggetti al pagamento dell’imposta).

0,05% - per i fabbricati strumentali all’attività agricola [D/10, Abitazioni e Locali deposito (C/2-C/6) con annot. di ruralità].

0,46% - per i Locali depositi ubicati in zona agricola.

0,60% - per le unità immobiliari categoria catastale A/10 (Uffici), B/1 e B/5 (asili e scuole private), C/1 e C/3 (locali commerciali e laboratori artigianali).

0,76% - per le Abitazioni ubicate in zona agricola.

0,86% - per tutte tutte le categorie catastali D (escluso i D/10 e gli impianti e parchi fotovoltaici).

1,06% - altri immobili non specificati nelle precedenti aliquote e immobili di categoria D (solo impianti e parchi fotovoltaici).

L'IMU è ridotta al 50% per le seguenti fattispecie:

• immobili di interesse storico (non si considera più il valore derivante dall'estimo relativo alla categoria più bassa relativa ai fabbricati di tipo A/ esistente nella zona);

• immobili strutturalmente inagibili e/o inabitabili (previa certificazione del Comune o presentazione di apposita dichiarazione).

CHI DEVE PAGARE

L'IMU deve essere pagata da chi è proprietario di immobili (abitazioni, box, negozi, capannoni industriali, magazzini, aree edificabili ecc) oppure da chi, su un'immobile, ha un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, nonché, dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria e dal concessionario per gli immobili oggetto di concessione demaniale.
Non devono, invece, pagare l'IMU i soggetti che hanno la detenzione di immobili in forza di contratti di locazione o di affitto.
Situazioni particolari:
• In caso di decesso di un contribuente il pagamento dell'IMU deve essere effettuato dagli eredi a nome del deceduto fino alla data del decesso, mentre per il periodo successivo il pagamento deve essere effettuato direttamente dagli eredi ciascuno per la propria quota di possesso ereditata;
• in caso di decesso di un coniuge, sulla casa già adibita ad abitazione principale sorge il "diritto di abitazione" del coniuge superstite (art. 540, comma 2, del Codice Civile) che, pertanto, diviene l'unico soggetto passivo, tenuto al pagamento dell'IMU al 100%.
• In caso di separazione legale o di divorzio, l'IMU per la ex casa coniugale deve essere pagata, con le agevolazioni previste per l'abitazione principale, esclusivamente dal coniuge che risulti assegnatario della stessa per diposizione del Giudice ed a prescindere dalla eventuale quota di proprietà. In questo caso deve essere necessariamente presentata la dichiarazione IMU.

PAGAMENTO

Il versamento dell'IMU 2023 deve essere effettuato:
• in ACCONTO entro il 16 giugno 2023;
• a SALDO entro il 18 dicembre 2023.

Il versamento IMU deve essere effettuato presso gli intermediari bancari o postali mediante modello F24 o appositi bollettini di c/c postali.
Per la compilazione del modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici.
Codice Ente: E036 (COMUNE di GINOSA)

Codici Tributo:

- ab. principale e pertinenza: 3912
- altri fabbricati: 3918(unico codice tributo da indicare nel mod. F24)
- aree fabbricabili: 3916 (unico codice tributo da indicare nel mod. F24)
- fabbricati rurali ad uso strumentale:3913
- terreni agricoli: 3914

- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo Catastale "D": 3925 (solo Stato)

- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo Catastale "D": 3930 (quota Comune solo per Parchi Fotovoltaici per la quota di incremento del 0,30%).

L'importo da versare deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L'imposta non è dovuta se l'importo annuo complessivamente dovuto (acconto + saldo) è uguale o inferiore a Euro 11,49. Pertanto, considerati gli arrotondamenti, il versamento minimo è di € 12,00.

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