Covid-19 - Ulteriori misure di prevenzione da adottarsi sino al 03/05/2020

Ordinanza n. 31 del 15/04/2020 - Emergenza epidemiologica

Covid-19 - Ulteriori misure di prevenzione da adottarsi sino al 03/05/2020

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IL SINDACO ORDINA con decorrenza immediata e fino al 03 maggio 2020

  1. A) le attività commerciali al dettaglio elencate nell'allegato 1 del DPCM 10/04/2020,  dovranno osservare la chiusura al pubblico nei giorni festivi, (come il 25 aprile e il 1° maggio p.v.) ad eccezione di:
  • farmacie
  • parafarmacie
  • commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici (edicole e giornalai)
  • rivendite di tabacchi
  1. B) nella giornate festive (come il 25 aprile e il 01 maggio p.v.) sia le attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole e giornalai), che lerivendite di tabacchi dovranno comunque osservare la chiusura al pubblico dalle ore 19,30 alle ore 6,30 del giorno seguente. 
  2. C) l’obbligo di  chiusura al pubblico dalle ore 19,30 alle ore 6,30 del giorno seguente, delle attività commerciali al dettaglioprevisti dall’ Allegato 1 del D.P.C.M. dell’10 aprile 2020.
  3. D) l’obbligo di chiusura  al pubblico dalle ore 19,30 alle ore 8,30 del giorno seguente le parafarmacie e le farmacie, ad eccezione di quelle di turno con apertura notturna, domenicale e festiva.  
  4. E) osserveranno  l'obbligo di chiusura totale al pubblico nei giorni festivi,  e in quelli feriali, l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,30 alle ore 6,30 del giorno seguente, delle attività inerenti i servizi alla persona previsti dall'Allegato 2 del D.P.C.M. dell’10 aprile 2020, salvo che  per le pompe funebri e attività connesse.
  5. F) l’obbligo di chiusura  al pubblico dalle ore 19,30 alle ore 6,30 del giorno seguente delle attività di autolavaggio e carwash.
  6. G)  la  chiusura di tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico(ad es. i c.d. distributori h24), esclusi i distributori delle c.d. “Casetta dell’acqua”. 
  1. H) l’obbligo di procedere alla costante sanificazione  di tutte le postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, con le relative apparecchiature
  1. I) l’obbligo di utilizzare i distributori automatici e i bancomat con i guanti monouso. 
  1. L) restano consentite le operazioni di carico/scaricoe di lavorazione del prodotto nella propria sede produttiva (Forni, Panificatori etc.) anche nelle fasce orarie in cui l’attività è chiusa al pubblico
  1. M) resta consentita la consegna a domiciliodei prodotti venduti anche nella fascia oraria di chiusura al pubblico, nel  rispetto delle norme di igiene previste per il contenimento del contagio (mascherina, gel igienizzante, guanti monouso ad ogni consegna, rispetto della distanza interpersonale dal cliente).
  2. N) è sospeso ogni e qualsivoglia tipologia di gioco lecitoche comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero altri locali autorizzati a essere aperti  (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento anche in forma virtuale) e per l'effetto lo spegnimento dischermi televisivi e monitor ivi posizionati.
  3. O) èfatto divieto di accesso alle aree a parcheggio antistanti il cimitero comunale e lo stadio comunale T. Miani di Ginosa, fatta eccezione per il personale che ivi presta servizio.
  4. P) è fatto divieto di accesso ai cimiteri comunalidi Ginosa e di Marina di Ginosa, eccezion fatta per gli addetti alle operazioni di trasporto, ricevimento,  inumazione e tumulazione di salme, e per i congiunti del defunto, nel rispetto delle disposizioni prescritte  per il contenimento del contagio 
  1. Q) è fatto divieto di accesso a parchi e giardini(Parco Baden Powell, parchetto C.da Palombaro, parco Murgia San Pellegrino, percorso naturalistico Cava di pietra, parchetto C.da Cesine - Areafitness, parchetto Morandi a Ginosa e Parco comunale,  Parco Pineta Regina, Area Camping internazionale e aree pinetate a Marina di Ginosa)
  1. R)è fatto divieto di accesso a spiagge e arenili.

Visto l'Allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, SI RAPPRESENTANO le misure previste per gli esercizi commerciali autorizzati all'attività:

  1. Mantenimento  in  tutte  le  attivita'  e  le  loro  fasi   del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione        dell'orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
  4. Ampia  disponibilita'  e  accessibilita'  a  sistemi   per   la disinfezione delle mani. In particolare,     detti sistemi devono  essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di paga   mento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi  e  comunque in tutte le possibili  fasi  lavo      rative  laddove  non  sia  possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti  "usa  e  getta"  nelle  attivita'  di  acquisto,particolarmente per l'acquisto di ali         menti e bevande.
  7. Accessi  regolamentati  e  scaglionati  secondo   le   seguenti modalita':
  8. a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  9. b) per locali fino a quaranta metri quadratipuo'  accedere  una persona alla volta, oltre a un mas       simo di due operatori;
  10. c) per locali didimensioni  superiori  a  quelle  di  cui  alla lettera b),  l'accesso  e'  regolamentato     in  funzione degli  spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di  entrata  e di      
  11. Informazione per garantire  il  distanziamento  dei  clienti  in attesa di entrata.

AVVERTE che l’inosservanza delle prescrizioni elencate in questa ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 400,00 a 3.000,00 ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25/3/2020 n. 19.

TRASMETTE copia della presente disposizione alla Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale e l’invio al Comando di Polizia Locale, alle locali Stazioni dei Carabinieri  e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

COMUNICA che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.

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