Covid-19 - Ordinanza n. 22 del 21/03/2020

Modifica e chiarimenti ordinanza n. 20/2020. Ulteriori misure per contrastare e contenere il contagio

Covid-19 - Ordinanza n. 22 del 21/03/2020

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IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza num. 20 del 19 marzo 2020, avente ad oggetto misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus Covid-19,  provvedimenti in merito alla vendita attraverso distributori automatici aperti al pubblico, provvedimenti per le attività commerciali e misure di sanificazione per distributori e bancomat ;

 

Ricordato che con la predetta ordinanza  si intendeva limitare l'orario di apertura  di alcune attività commerciali al dettaglio per le motivazioni ampiamente riportate nella ordinanza stessa,  che qui si intendono espressamente richiamate, circa la necessità di individuare immediatamente adeguate misure di contenimento atte a contrastare il grave pericolo e la minaccia dell’evolversi della situazione epidemiologica;

 

Attesa la necessità di:

-  chiarire la portata delle limitazioni introdotte nelle giornate festive;

-  fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di esecuzione delle prescrizioni impartite;

- introdurre nuove limitazioni volte ad evitare lo stazionamento e la permanenza dei frequentatori degli esercizi, in particolar modo nelle tabaccherie;

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 020 n. 45, che, tra l’altro, dispone che “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell’art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, e dato atto che sull’intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1;

Visto il DCPM del 08 marzo 2020 e il DCPM del 9 marzo 2020 con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto “sull’intero territorio nazionale 11 marzo 2020 è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico” e l’obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Preso atto che il Ministro della Salute con specifica ordinanza in data 20/3/2020, ha introdotto nuove restrizioni per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del presente provvedimento al Sindaco;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

Visto il D.C.P.M. del 11.03.2020;

 

ORDINA

a chiarimento e modifica delle propria ordinanza n. 20/2020, fino al 3 aprile 2020: 

 

  1. A) a far data da domenica 22 marzo le attività commerciali al dettaglio elencate nell'allegato 1 del DPCM 11/3/2000,  dovranno osservare la chiusura nei giorni festivi, ad eccezione di:
  • farmacie,
  • parafarmacie
  • commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici (edicole e giornalai) 
  • rivendite di tabacchi

 

  1. B) nella giornate festive sia le attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole e giornalai), che le rivendite di tabacchi dovranno comunque osservare la chiusura dalle ore 18,30 alle ore 7,30 del giorno seguente. 
  2. C) resta fermo l’obbligo di  chiusura dalle ore 18,30 alle ore 7,30 del giorno seguente, delle attività commerciali al dettaglio previsti dall’ Allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020
  3. D) osserveranno  l’obbligo di chiusura  dalle ore 19,30 alle ore 8,30 del giorno seguente le parafarmacie e le farmacie, ad eccezione di quelle di turno con apertura notturna, domenicale e festiva  
  4. E) resta ferma l'obbligo di chiusura totale nei giorni festivi  e in quelli feriali, l’obbligo di chiusura, dalle ore 18,30 alle ore 7,30 del giorno seguente, delle attività inerenti i servizi alla persona previsti dall'Allegato 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, salvo che  per le pompe funebri e attivita connesse.
  5. F) resta fermo l’obbligo di  chiusura di tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico (ad es. i c.d. distributori h24), esclusi i distributori delle c.d. “Casetta dell’acqua” . 

 

  1. G) resta fermo  l'obbligo per i distributori automatici di tabacchi, di  chiusura totale nei giorni festivi e, per quelli feriali,  di chiusura dalle ore 18,30 alle ore 7,30 del giorno seguente.

 

  1. H) resta fermo l’obbligo di procedere alla costante sanificazione  di tutte le postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, con le relative apparecchiature

 

  1. I) le apparecchiature di cui al punto G (distributori automatici e bancomat) devono essere utilizzate con i guanti monouso 

 

  1. L) restano consentite le operazioni di carico/scarico e di lavorazione del prodotto nella propria sede produttiva (Forni, Panificatori etc.) anche nelle fasce orarie in cui l’attività è chiusa al pubblico

 

  1. N) è consentita la consegna a domicilio dei prodotti venduti anche nella fascia oraria di chiusura al pubblico. 
  2. M) la consegna a domicilio dovrà avvenire nel  rispetto delle norme di igiene previste per il contenimento del contagio (mascherina, gel igienizzante, guanti monouso ad ogni consegna, rispetto della distanza interpersonale dal cliente).
  3. O) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  4. P) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante; 
  5. Q) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. 
  6. R) l’immediata sospensione di ogni e qualsivoglia tipologia di gioco lecito che comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero altri locali autorizzati a essere aperti  (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento anche in forma virtuale) e per l'effetto lo spegnimento di schermi televisivi e monitor ivi posizionati.

RICORDA

che in forza della propria precedente ordinanza n. 16/2020:

  • è vietato l’accesso a parchi e giardini (Parco Baden Powell, parchetto C.da Palombaro, parco Murgia San Pellegrino, percorso naturalistico Cava di pietra, parchetto C.da Cesine - Areafitness, parchetto Morandi a Ginosa e Parco comunale,  Parco Pineta Regina, Area Camping internazionale e aree pinetate a Marina di Ginosa)
  • è vietato l’accesso a spiagge e arenili;
  • è interdetto l’utilizzo  delle aree a parcheggio antistanti il cimitero comunale e lo stadio comunale T. Miani di Ginosa, fatta eccezione per il personale di servizio 

AVVERTE

Che l’inosservanza delle prescrizioni elencate in questa ordinanza comporta l'applicazione della sanzione prevista  dall’articolo 650 del Codice Penale e, nei casi previsti, la chiusura coatta con apposizione dei sigilli e  addebito di spese.

 

DISPONE

  • Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ginosa;
  • di inviare copia al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
  • di inviare copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, alle locali Stazioni dei Carabinieri  Comando e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull’esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali;

 

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.

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