Ufficio Procedimenti Disciplinari

  • Tipologia: Uffici
  • Data di ultima modifica: 27.03.24

Contatti, orari di ricevimento e informazioni di interesse

  • Telefono: 099 8290218
  • Indirizzo:   Piazza Marconi 30
  • C.A.P.:   74013
  • Località:   Ginosa

Dirigenti

Competenze

Il potere disciplinare nel pubblico impiego rientra nell’area della gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, e dunque nell’area a matrice privatistica.
E’ un potere esercitato mediante atti negoziali e non provvedimenti amministrativi nei limiti disegnati dalla legge e dai contratti collettivi.
La disciplina legale è quella dell’art. 2106 del codice civile, in parte dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, e degli artt. da 54 a 55 septies del D.Lgs. 165 del 2001.
La disciplina è integrata dai contratti collettivi di comparto che già nella prima tornata successiva al D.Lgs. 80/93 avevano ampiamente disciplinato la materia e sostanziali modifiche sono state apportate dalle tornate successive.
L’autonomia collettiva è stata notevolmente limitata dai recenti interventi legislativi che lasciano alla contrattazione la mera possibilità di interventi correttivi idonei ad inasprire il regime sanzionatorio.

Al Responsabile della struttura spetta la competenza per le infrazioni disciplinari meno gravi, per le quali è prevista l’irrogazione del rimprovero verbale a cui si applica la disciplina stabilita dal relativo CCNL di comparto. Nel caso in cui il Responsabile di struttura irroghi al dipendente che ha commesso l’illecito disciplinare una sanzione superiore al rimprovero verbale, si ha un mancato rispetto del riparto delle competenze, per cui di conseguenza l’illegittimità del procedimento disciplinare e la nullità della sanzione.

Per tutte quelle fattispecie di rilievo disciplinare per le quali sia prevista l’irrogazione di sanzioni di livello superiore al rimprovero verbale, il Responsabile di struttura deve procedere a segnalare i fatti all’Ufficio Procedimenti Disciplinari entro il termine perentorio di dieci giorni. Difatti, l’Ufficio Procedimenti Disciplinari esercita la propria competenza per i procedimenti disciplinari per le quali siano previste le sanzioni di: rimprovero scritto, multa da una a quattro ore della retribuzione, sospensione dal servizio con privazione della relativa retribuzione fino a dieci giorni, sospensione dal servizio con privazione della relativa retribuzione da undici giorni a sei mesi, licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso. Le sanzioni possono essere integrate dai rispettivi CCNL, come dispone l’articolo 55 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

 


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