Ufficio Bilancio e Programmazione

  • Tipologia: Uffici
  • Data di ultima modifica: 27.03.24

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Competenze

Il Bilancio di Previsione Finanziaria ha contenuto autorizzatorio dei singoli stanziamenti di spesa per i quali non è possibile assumere impegni che eccedano gli importi autorizzati. Ciò rappresenta una garanzia del rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio. Esso è almeno triennale e va aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione annuale (art. n. 162 TUEL).
Per la sua redazione si deve fare riferimento alla competenza finanziaria con l’intesa che la valutazione dei costi e dei correlati proventi produca delle informazioni utili alla competenza economica. Infatti l’aspetto economico della gestione è un componente fondamentale degli obiettivi assegnati al sistema informativo obbligatorio per gli enti pubblici locali. Esso deve fornire informazioni
anche in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria con la sua evoluzione nel tempo e sugli andamenti economici programmati dell’ente, al fine di poter garantire
l’effettivo equilibrio economico durevole nel tempo.
Esso è deliberato in pareggio finanziario complessivo in termini di competenza, ed è comprensivo di:
- utilizzo dell’avanzo di amministrazione,
- recupero del disavanzo di amministrazione, con la garanzia di un fondo di cassa non negativo.
Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese (salvo eccezioni di legge).
Esso è composto da due parti: entrata e spesa e viene redatto su apposito stampato.
Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione, con esclusione di qualsiasi quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Esso comprende le previsioni:
- di competenza e di cassa nel primo esercizio,
- di competenza per gli esercizi successivi.
Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione annuale.
Per effetto di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio la giunta (nelle more della necessaria variazione di bilancio e per garantire i relativi equilibri) può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo, per cui non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
Le previsioni in entrata sono classificate in:
- titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate,
- tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza.
Gli impegni (o previsioni) di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con conseguente imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Esse sono classificate in:
- missioni, rappresentanti le funzioni e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali con l’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali;
- programmi, costituiti da aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Essi sono convertiti in Titoli e raccordati in Gruppi.
Non possono venire assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, salvo che non siano:
- connesse a contratti o convenzioni pluriennali,
- necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (con la costante verifica degli equilibri di bilancio);
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, con eccezione delle spese :
- derivanti dai contratti di locazione e somministrazione relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi, imputate anche negli esercizi considerati nel bilancio,
- correlate a finanziamenti comunitari,
- relative alle rate di ammortamento dei prestiti (compresa la quota capitale).
Sl bilancio sono allegati i prospetti da trasmettere al tesoriere, il cui conto deve essere redatto in conformità a schemi legali.


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