Servizio di notificazione tramite messi comunali. Comunicazione importante

Il Responsabile del II Settore Area Attività Culturali e Digitalizzazione -Ufficio Messi e Notifiche rende noto che non sono garantite, per grave contrazione di organico e pensionamento sin dal 1° maggio scorso del Messo comunale e sino a nuova comunicazione, le procedure di notificazione a mezzo messo comunale per conto di altre PP.AA., Uffici di Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine.
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13/08/2025

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Il Responsabile del II Settore Area Attività Culturali e Digitalizzazione -Ufficio Messi e Notifiche rende noto che non sono garantite, per grave contrazione di organico e pensionamento sin dal 1° maggio scorso del Messo comunale e sino a nuova comunicazione, le procedure di notificazione a mezzo messo comunale per conto di altre PP.AA., Uffici di Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine.
La legge 3 agosto 1999 n. 265, al comma 5 dell’art. 10, ha sostituito il primo comma dell’articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, disponendo che “Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e s.m.i., da parte dell’Ufficio che adotta l’atto stesso”.
Di conseguenza, in generale, a tutte le Pubbliche Amministrazioni è attribuito il potere di provvedere direttamente alla notificazione dei propri atti a mezzo del servizio postale secondo le modalità della legge 890/92.
Le Amministrazioni sono invitate ad utilizzare il ricorso al Servizio postale con le modalità alternative previste dalla normativa: successivamente alla notifica postale, se il destinatario sia risultato sconosciuto o trasferito presso altro domicilio sconosciuto, è possibile richiedere il deposito presso la Casa Comunale dell’ultima residenza conosciuta dalla consultazione delle banche dati informatizzate, oggi anche A.N.P.R., ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

Come noto, codesto Ente si avvale, nell'ambito degli adempimenti di competenza, della notifica a mezzo messo comunale ai sensi dell'art. 10 (notificazione degli atti delle Pubbliche Amministrazioni), L. 265/1999, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla Legge. Invero, secondo la ratio delle disposizioni di Legge di riferimento via via sedimentatesi, il ricorso alla notificazione tramite messo comunale risulta essere limitato e residuale a fronte della via prioritaria, individuata nel ricorso sia al servizio postale (mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento) ed alle altre modalità previste dalla Legge (posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla Legge) che agli altri organi e soggetti preposti alla notificazione, secondo criteri di razionalizzazione per il buon andamento dell'Amministrazione (ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti a seconda delle fattispecie: messi notificatori nominati ad hoc ex lege 296/2006, ufficiali giudiziari, un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, agenti di polizia stradale, polizia municipale secondo competenza territoriale, etc.).
Ciononostante le richieste di notificazione che pervengono sono elevate a fronte di ciò, per il graduale ed incessante processo di contrazione dell'organico (con esiti estintivi), sia con profilo amministrativo che notificatore, l'Ufficio Messi e Notifiche di questo Ente, il personale amministrativo e notificatore è ridotto ad 1 sola unità che svolge per giunta l’Ufficio Protocollo che lo assorbe completamente.
A tale proposito, in considerazione anche delle esigenze organizzative connesse alle attività del II Settore che comprende numerosi uffici con innumerevoli procedimenti, basti pensare all’Ufficio Cultura, all’Ufficio Sport, all’Ufficio Pubblica Istruzione, all’Ufficio Digitalizzazione e PNRR, all’Ufficio Randagismo ecc…, si è proceduto, d'intesa con il Segretario Generale, onde evitare aggravi di procedimento, non potendo assicurare la notifica e/o le notifiche nei tempi richiesti, alla decisione di pubblicazione della presente comunicazione sul sito istituzionale del Comune di Ginosa rivolto alle PP. AA., segnalando che le procedure di notifica per conto di altre Pubbliche Amministrazioni non potranno essere garantite sino a nuova comunicazione.
Considerate le condizioni di criticità organica con conseguente impatto sull'andamento delle attività, proseguite nel rispetto del principio di leale collaborazione, si indicano alcune modalità basilari di semplificazione.
Analoga, specifica comunicazione in proposito sarà effettuata, con i vari e numerosi, principali Enti (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, INPS, Polizia Stradale, Polizie Locali, Ispettorati del Lavoro, Comuni, etc.).
A tal riguardo, in considerazione dell’aggravamento della criticità dato le assenze per le ferie estive del personale, e dato le continue richieste urgenti di notifica di atti, sovente in prossimità di scadenza, si invita ad avvalersi, secondo le disposizioni di Legge vigenti, di tutti gli strumenti alternativi, in via prioritaria contemplati, per dare corso alla notificazione relativamente alle modalità (servizio postale, domicilio digitale, etc.) ed a tutti i soggetti abilitati (ufficiali giudiziari, agenti polizia municipale, etc.), compreso il ricorso a proprio personale notificatore nominato ad hoc, in particolare per quelle Amministrazioni articolate in sedi territoriali.
D'altra parte, con riguardo alla piena applicazione di tutti gli strumenti legislativi per pervenire al perfezionamento della notificazione, atteso che, l'obbligatorio, previo tentativo di notifica esperito tramite servizio postale si intende validamente eseguito (salvo i casi di intervenuta variazione anagrafica del destinatario, da verificarsi in A.N.P.R. a cura dell'ufficio procedente) quando sia fatto alla residenza, domicilio o sede del soggetto, si invita parimenti a richiedere, per i casi di irreperibilità ai sensi delle disposizioni vigenti del codice di procedura civile e, ove previsto, ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, sulla scorta dell'esito della notifica effettuata, esclusivamente il deposito presso la Casa Comunale ai fini del perfezionamento della notifica, ordinariamente assicurato.
Pertanto dato atto che l’Ente non è in grado di soddisfare e garantire le esigenze di notificazione da parte delle altre PP. AA., corre l'obbligo di ribadire che onde evitare aggravi di procedimento e prevenire l'insorgere di Vs. specifiche responsabilità, la necessità di avvalersi sia di tutte le modalità di notificazione (quali il Servizio postale con le modalità previste dalla legge n. 890/82, il domicilio digitale a mezzo pec: l’atto viene inviato al contribuente all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da INI-PEC per imprese e professionisti, da INAD per soggetti privati ovvero all’indirizzo comunicato all’Ente etc.) che di tutti i soggetti abilitati alla notificazione (proprio personale notificatore nominato ad hoc, polizia stradale, polizia municipale etc.) previsti in via prioritaria dalle disposizioni vigenti, tra cui, come si è detto, anche gli ufficiali giudiziari dell'U.N.E.P. e di richiedere, sulla scorta dell'espresso esito della notifica effettuata, se il destinatario è risultato sconosciuto o trasferito presso altro domicilio sconosciuto, solo il deposito presso la Casa Comunale dell'ultima residenza conosciuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mentre in materia di accertamento delle imposte sui redditi, qualora non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente è possibile richiedere solo il deposito presso la Casa Comunale ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett.e del D.P.R 600/73 allegando la relata postale che attesta l’effettiva irreperibilità, in quanto, come affermato dal Ministero dell’Interno, Circolari del Ministero dell’Interno - Dipartimento P.S. n. 300 del 01/10/2021 e n. 300 del 15/03/2017, è necessario che tale richiesta sia formulata in modo da non indurre dubbi sulla ricorrenza delle condizioni che consentono il solo deposito dell’atto alla Casa comunale.
Inoltre, ove non siano intervenute variazioni anagrafiche rispetto al tentativo di notifica esperito con le modalità previste dal codice di procedura civile ovvero a mezzo della posta secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale, è possibile richiedere, a norma del medesimo art. 201 del d. lgs. 285/1992, sulla scorta dell’esito della notifica effettuata il diretto deposito presso la Casa Comunale, che quest’Ufficio continuerà ordinariamente ad assicurare.
Si invitano, pertanto, gli Enti in indirizzo a diramare, con la massima cura, il presente avviso a tutti gli uffici e sedi dislocate territorialmente, mentre quest’Ufficio attiverà analogo canale informativo solo all’atto della restituzione delle eventuali richieste di notificazione, che dovessero pervenire, e solo se materialmente possibile, considerati i volumi massivi, cui si è fatto cenno.
Si fa presente che, a seguito delle modifiche al codice di procedura civile, per la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 477/2002, la notificazione si considera eseguita già nel momento in cui si consegna l’atto all’Ufficio postale, purché siano state correttamente individuate la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario al momento iniziale della notificazione.
Si ricorda che, nell’ambito dell’innovazione digitale della P.A., l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è attualmente la banca dati nazionale nella quale sono confluite le anagrafi comunali e che essa è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: essa è il punto di riferimento per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che siano interessati ai dati anagrafici, in particolare per i gestori di pubblici servizi.
La presente viene trasmessa al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale – Servizio Polizia Stradale - Ministero dell'Interno, per la massima diffusione presso tutte le proprie sedi dislocate territorialmente, che questo Ufficio, non potendo assicurare la notifica nei tempi richiesti, non potrà dar corso, a far data dal pervenimento della succitata nota, alle eventuali richieste che perverranno sia tramite comunicazione raccomandata sia tramite posta elettronica certificata e, pertanto, di avvalersi, preventivamente, delle altre modalità di notifica previste dall'art. 201 del codice della strada (d. lgs. 285/1992) nonché degli altri organi riportati agli artt. 201 e 12 del d. lgs. 285/1992 ai fini delle eventuali richieste di notificazione.
La notificazione del verbale di accertamento di un illecito amministrativo stradale avviene mediante consegna al destinatario di una copia autentica del verbale redatto dall’agente accertatore.
L’operazione di notifica è curata dall’ufficio da cui dipende l’accertatore.
La notificazione deve essere effettuata a mezzo di funzionari dell’Amministrazione che ha accertato la violazione, organi che svolgono funzioni di polizia stradale, servizio postale.
In ultimo si segnala che nell’ambito della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, gli enti, per la notifica dei propri atti, compresi quelli tributari, possono utilizzare la Piattaforma per la notificazione digitale, nella quale mettere a disposizione dei cittadini i relativi documenti in formato informatico.
In pratica si tratta di un dispositivo elettronico che sarà usato per collegarsi ad una piattaforma che si trova su Internet e nella quale le Amministrazioni pubbliche hanno inserito gli atti da notificare.
Questo strumento era stato inizialmente previsto dalla Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che all’art. 1, comma 2, stabiliva che, per “rendere più semplice, efficiente e sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini”.
Successivamente il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” – c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ne ha definito la cornice normativa. In particolare, l’art. 26 rubricato “Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della Pubblica Amministrazione”, al comma 3 stabilisce che “Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici”.
Il Decreto-legge sopra ricordato modifica il “Codice dell’Amministrazione digitale” e la normativa sui processi telematici al fine di “introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale […] anche al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”.
Sulla base e in attuazione di queste disposizioni è stato emanato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale il Dm. 8 febbraio 2022, n. 58 pubblicato G.U. del 6 giugno 2022 in vigore dal 21 giugno 2022 «Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione».
Devono essere ancora emanati:
•le Linee guida funzionamento Piattaforma.
•il Manuale operativo per il monitoraggio del funzionamento della piattaforma.
Lo scopo che è alla base dell’introduzione di questo strumento innovativo è quello di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione, con valore legale, di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte della pubblica amministrazione, con un risparmio di spesa, di tempo e con minori oneri per i cittadini.
L’utilizzo della piattaforma però non è una modalità esclusiva ma è in alternativa alle altre modalità di notifica, quali previste dal Codice di Procedura Civile (“a mano” e/o “per posta”) e a mezzo della Pec (Posta elettronica certificata).
Con questa modalità si possono notificare tutti gli atti, compresi quelli tributari, con esclusione degli atti relativi:
1.al processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione;
2.alle procedure di espropriazione forzata;
3.ai procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.
La società individuata per gestire la Piattaforma è la PagoPA S.p.a. la quale, però, potrà affidarla, in tutto o in parte, a Poste Italiane S.p.a. la quale si occupa anche della spedizione dell’avviso di avvenuta ricezione e la consegna della copia cartacea degli atti da notificare, garantendo su tutto il territorio nazionale, l’accesso alla piattaforma e al servizio di notificazione digitale.
Si avvisa, sin d'ora, quanti in indirizzo che alla presente, salvo specifiche motivazioni, non seguiranno ulteriori missive poiché eventuali, ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati, in evidenza, sul sito istituzionale di questo Ente.
Attesa la premessa carenza di organico dell’ufficio Messi richieste già pervenute aventi termine di scadenza anteriore ai sei mesi saranno restituite al mittente.
La presente viene pubblicata al fine di garantire la massima diffusione, in particolare per quelle platee estremamente estese di enti (quali gli Enti locali), sulla home page del sito istituzionale del Comune di Ginosa.
Il Responsabile del II Settore
Attività culturali e Digitalizzazione
Avv. Giovanni Picaro

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Servizio di notificazione tramite messi comunali. Comunicazione importante

Come noto, codesto Ente si avvale, nell'ambito degli adempimenti di competenza, della notifica a mezzo messo comunale ai sensi dell'art. 10 (notificazione degli atti delle Pubbliche Amministrazioni), L. 265/1999, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla Legge. Invero, secondo la ratio delle disposizioni di Legge di riferimento via via sedimentatesi, il ricorso alla notificazione tramite messo comunale risulta essere limitato e residuale a fronte della via prioritaria, individuata nel ricorso sia al servizio postale (mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento) ed alle altre modalità previste dalla Legge (posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge) che agli altri organi e soggetti preposti alla notificazione, secondo criteri di razionalizzazione per il buon andamento dell'Amministrazione (ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti a seconda delle fattispecie: messi notificatori nominati ad hoc ex lege 296/2006, ufficiali giudiziari, un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, agenti di polizia stradale, polizia municipale secondo competenza territoriale, etc.).

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Ultimo aggiornamento: 13/08/2025 15:16

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