Ordinanza n. 40 del 23/05/2020 - Emergenza Epidemiologica da COVID-19

Adozione di misure urgenti e individuazione di regole e criteri per l’utilizzo dello spazio pubblico da parte dei pubblici esercizi del territorio del Comune di Ginosa, nel rispetto di condizioni...

Ordinanza n. 40 del 23/05/2020 - Emergenza Epidemiologica da COVID-19

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IL SINDACO ORDINA

Tutti i soggetti interessati devono attenersi alle seguenti disposizioni per l’installazione autorizzata limitatamente di:

• arredi di base quali tavoli e sedie;
elementi isolati complementari di copertura e riparo quali ombrelloni, tende parasole non ancorate, copertura a gazebo, ecc;

• panche, sgabelli, piani di appoggio, ecc. con l’obbligo di cestini per la raccolta rifiuti da
mantenere e svuotare a cura e spese del titolare;

gli arredi devono essere collocati in adiacenza al locale o, per motivate esigenze, nelle immediate vicinanze o in corrispondenza della facciata di altre proprietà, previo consenso scritto dei gestori o, nel caso lo spazio sia sfitto, dei proprietari;
è consentito per la collocazione di tavoli e sedie, l’utilizzo di aiuole, aree verdi o/e piazze poste nelle vicinanze dell’attività. Qualora l’occupazione riguardi spazi sul lato opposto dell’esercizio, tale occupazione sarà consentita compatibilmente al traffico che si sviluppa abitualmente in luogo. Inoltre, se le condizioni generali lo richiederanno, per garantire la sicurezza durante l’attraversamento della strada, dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie a tal fine e in particolare, se verrà ritenuto necessario, eventuali attraversamenti pedonali, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali e con oneri a carico del richiedente;
tutte le aree utilizzate, con particolare riferimento alle aiuole e alle aree verdi, devono essere ripristinate nel loro integrale stato e decoro al temine del periodo di occupazione;
non sono in ogni caso derogabili le norme relative alla sicurezza stradale previste dal Codice della strada;
il modulo semplificato allegato alla presente ordinanza sarà utilizzato per la presentazione delle istanze di concessione di occupazione delle aree in attuazione delle previsioni dell’articolo 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
il modulo, indirizzato al Responsabile Ufficio S.U.A.P. del Comune di Ginosa, sarà presentato esclusivamente mediante invio all’indirizzo PEC: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it, anche a mezzo di tecnici professionisti, corredato da:
- planimetria dell’area interessata, inserita nel relativo contesto urbano, completa di

indicazioni delle misure e di distribuzione degli arredi;

- se necessaria, la dichiarazione di assenso degli eventuali privati proprietari dell’area

interessata

- il recapito dell'eventuale tecnico professionista;

l’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Ginosa, entro il termine di giorni 15 dalla presentazione della richiesta rilascerà specifica autorizzazione sulla base dei seguenti criteri:
- il limite massimo dello spazio concedibile è calcolato secondo il criterio più favorevole tra il raddoppio della superficie interna per somministrazione/vendita o il raddoppio della superficie per occupazione temporanea di suolo pubblico già autorizzata;

- valutazione sulla quantità di spazio richiesto in relazione alla necessità di garantire ad altri gestori pari opportunità;

- valutazione delle effettive condizioni di sicurezza, sia pedonale che stradale, della soluzione proposta;

- valutazione dell’adeguatezza delle soluzioni proposte al fine di non recare disturbo ai residenti e alle altre attività che si svolgono nell’area di riferimento

- valutazione del decoro delle strutture con riferimento all’area circostante

dalla data di presentazione della domanda e per i successivi 15 giorni, in attesa della conclusione dell’iter finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, i richiedenti, ove le condizioni del traffico lo consentano e fermo restando il rispetto del Codice della Strada, potranno occupare la superficie richiesta con tavoli, sedie, panche, sgabelli, piani di appoggio o ombrelloni, rimuovendoli completamente alla chiusura dei locali.
con deliberazione la Giunta Comunale potrà individuare in via sperimentale, zone, parti di carreggiate, piazze o parchi da adibire all’attività di somministrazione, secondo criteri definiti della stessa deliberazione;
DISPONE ALTRESI

che le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte tramite gli arredi collocati su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) devono avere termine entro le ore 24.00;
che tale orario può essere modificato con successiva ordinanza del Sindaco in prossimità della stagione estiva;
che è vietato delimitare in qualche modo lo spazio concesso;
che tutti elementi di arredo devono essere rimossi giornalmente e allo scadere della concessione;
che al termine delle attività autorizzate giornalmente di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande è obbligatorio il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie da parte delle attività interessate, a loro carico saranno demandate le operazioni di pulizia e di ripristino dello stato dei luoghi;
che sul suolo pubblico concesso, il titolare dell’esercizio di vicinato non può servire gli alimenti e bevande, che devono essere prelevati al banco;
Gli operatori dovranno osservare le prescrizioni della Ordinanza Presidente Regione Puglia n. 237 del 17/5/2020, avente ad oggetto “ D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive” con le allegate Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.
che gli artigiani del settore alimentare o altre attività non in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande:
non potranno effettuare, neppure saltuariamente, servizio di somministrazione ai tavoli o altra attività similare, anche realizzata in forma indiretta;
non potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale
dovranno esporre, in luogo ben visibile dall'esterno del locale, un cartello con l'indicazione "non si effettua servizio ai tavoli" o altra similare indicazione.
DISPONE INOLTRE

che le misure previste dalla presente ordinanza debbano essere applicate, in tutti i casi, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- in prossimità di intersezioni viarie gli arredi non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Qualora l'installazione degli arredi interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvede ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico. Gli arredi non devono inoltre occultare la vista di eventuali impianti semaforici oltre alla vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi eventualmente presenti;

- al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 1,50 per tutta la zona di transito in corrispondenza dell’occupazione;

- nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) o nelle aree pedonali l’installazione di arredi in carreggiata è consentita a condizione che non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere libere da qualsiasi tipo di occupazione le aree necessarie al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad altri mezzi di trasporto pubblico: a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari;

- la concessione di occupazione del suolo pubblico è revocata per motivi di interesse pubblico con provvedimento motivato da comunicare al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso.

In casi di motivata urgenza, la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso;

- la concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa nei seguenti casi:

- ogni qualvolta nello spazio interessato debbano effettuarsi lavori per l’esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

- per l’effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l’Ente competente all’attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.

DISPONE INFINE

Che la presente ordinanza entri in vigore con valenza sperimentale con effetto immediato fino al 31 ottobre 2020, con possibilità di proroga e di adeguarne l’applicazione sulla base degli effetti prodotti, anche in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alla adozione dei preannunciati atti normativi in fase di emanazione (come il Regolamento dei Dehors - Comune di Ginosa, in attesa di approvazione definitiva) Che le occupazioni straordinarie e temporanee effettuate dalle attività ai sensi della presente ordinanza non costituiscono in alcun caso diritto ai fini di un loro mantenimento dopo la scadenza.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 33 del 2020 con pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

DA’ ATTO

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DA’ MANDATO

al Corpo di Polizia Locale di Ginosa e a tutte le Forze di Polizia della sorveglianza e applicazione della presente Ordinanza, nonché all’accertamento del rispetto delle misure di contenimento (mascherine) e distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura e alla Questura di Taranto, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Taranto, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

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