Covid-19 - Rischio da contagio. Misure di prevenzione da adottarsi sino al 13/4/2020

Ordinanza n. 28 del 09/04/2020 - Emergenza epidemiologica

Covid-19 - Rischio da contagio. Misure di prevenzione da adottarsi sino al 13...

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IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto, da ultimo, il D. L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare:

- l’ art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”, che al comma 2 elenca le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
- l’art. 3 “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, che individua i presupposti per l’adozione da parte dei Sindaci di ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza;
Ricordato che il DCPM del 08 marzo 2020 e il DCPM del 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, hanno disposto che sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l’obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, e dato atto che:
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al DPCM, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2del DPCM .
- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne fornis
cono beni e servizi.
Preso atto che il Ministro della Salute con specifica ordinanza in data 20/3/2020, ha introdotto nuove restrizioni per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;
Preso atto che alla data odierna deve tenersi conto di talune situazioni peculiari, proprie del territorio ginosino che potrebbero creare ulteriori situazioni di rischio per la popolazione, in quanto la consuetudine locale, molto radicata, vuole che, in concomitanza con le festività pasquali, si programmi per quelle date l’allestimento delle seconde case nella frazione di Marina di Ginosa, provvedendo ad effettuare le spese indispensabili a consentirne la riapertura all’inizio della stagione turistica, sicché l’apertura degli esercizi commerciali potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari, provocando l’afflusso incontrollato di persone, sia presso le strutture di vendita, che per le strade e tale situazione renderebbe ancor più difficile le attività di controllo demandate alle forze di polizia;
Ritenuto indispensabile, per scongiurare trasferimenti o spostamenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, prevedere la limitazione degli orari di apertura al pubblico e la chiusura festiva al pubblico degli esercizi commerciali nel periodo pasquale, e prevedendo la deroga alla chiusura solo per farmacie, parafarmacie, rivendite di tabacchi ed edicole e giornalai;
Preso atto altresì che la Polizia Locale ha segnalato che:
- presso i locali adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, si verificano frequentemente assembramenti di avventori, poiché in tali locali, proprio per le modalità di vendita, non può essere presidiato in alcun modo il controllo l’accesso degli avventori;
- analoghe situazioni sono state segnalate nei pressi di autolavaggi e carwash;
Considerata la necessità infine di confermare le misure già adottate con i propri precedenti provvedimenti per evitare il rischio che si verifichino assembramenti incontrollabili;
Ritenuta la necessità e la urgenza di adottare una ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”, D. Lgs. n.267/2000 e 3 “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale” del D. L. n. 19/2020;
ORDINA
con decorrenza immediata e fino al 13 aprile 2020:

A) le attività commerciali al dettaglio elencate nell'allegato 1 del DPCM 11/3/2020, dovranno osservare la chiusura al pubblico nei giorni festivi, ad eccezione di:
farmacie
parafarmacie
commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici (edicole e giornalai)
rivendite di tabacchi

B) nella giornate festive sia le attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole e giornalai), che le rivendite di tabacchi dovranno comunque osservare la chiusura al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente.
C) l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente, delle attività commerciali al dettaglio previsti dall’ Allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020.
D) l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,30 alle ore 8,30 del giorno seguente le parafarmacie e le farmacie, ad eccezione di quelle di turno con apertura notturna, domenicale e festiva.
E) osserveranno l'obbligo di chiusura totale al pubblico nei giorni festivi, e in quelli feriali, l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente, delle attività inerenti i servizi alla persona previsti dall'Allegato 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, salvo che per le pompe funebri e attività connesse.
F) l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente delle attività di autolavaggio e carwash.
G) la chiusura di tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico (ad es. i c.d. distributori h24), esclusi i distributori delle c.d. “Casetta dell’acqua”.

H) l’obbligo di procedere alla costante sanificazione di
tutte le postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, con le relative apparecchiature

I) l’obbligo di utilizzare i distributori automatici e i bancomat con i guanti monouso.

L) restano consentite le operazioni di carico/scarico e di lavorazione del prodotto nella propria sede produttiva (Forni, Panificatori etc.) anche nelle fasce orarie in cui l’attività è chiusa al pubblico

M) resta consentita la consegna a domicilio dei prodotti venduti anche nella fascia oraria di chiusura al pubblico, nel rispetto delle norme di igiene previste per il contenimento del contagio (mascherina, gel igienizzante, guanti monouso ad ogni consegna, rispetto della distanza interpersonale dal cliente).
N) è sospeso ogni e qualsivoglia tipologia di gioco lecito che comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero altri locali autorizzati a essere aperti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento anche in forma virtuale) e per l'effetto lo spegnimento di schermi televisivi e monitor ivi posizionati.
O) è fatto divieto di accesso alle aree a parcheggio antistanti il cimitero comunale e lo stadio comunale T. Miani di Ginosa, fatta eccezione per il personale che ivi presta servizio.
P) è fatto divieto di accesso ai cimiteri comunali di Ginosa e di Marina di Ginosa, eccezion fatta per gli addetti alle operazioni di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione di salme, e per i congiunti del defunto, nel rispetto delle disposizioni prescritte per il contenimento del contagio

Q) è fatto divieto di accesso a parchi e giardini (Parco Baden Powell, parchetto C.da Palombaro, parco Murgia San Pellegrino, percorso naturalistico Cava di pietra, parchetto C.da Cesine - Areafitness, parchetto Morandi a Ginosa e Parco comunale, Parco Pineta Regina, Area Camping internazionale e aree pinetate a Marina di Ginosa)

R) è fatto divieto di accesso a spiagge e arenili.

AVVERTE che l’inosservanza delle prescrizioni elencate in questa ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 400,00 a 3.000,00 ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25/3/2020 n. 19.
TRASMETTE copia della presente disposizione alla Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale e l’invio al Comando di Polizia Locale, alle locali Stazioni dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.
COMUNICA che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

IL SINDACO
VITO PARISI

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