Covid-19 - Misure per la prevenzione del rischio- Periodo 4/4/2020 -13/4/2020

Ordinanza n. 24 del 03/04/2020 - Emergenza epidemiologica

Covid-19 - Misure per la prevenzione del rischio-  Periodo 4/4/2020 -13/4/2020

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IL SINDACO

Richiamate le proprie precedenti ordinanza aventi ad oggetto l’adozione di misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus Covid-19; 

ORDINA

con decorrenza dal 4 aprile e fino al 13 aprile 2020

  1. A) le attività commerciali al dettaglio elencate nell'allegato 1 del DPCM 11/3/2020,  dovranno osservare la chiusura al pubblico nei giorni festivi, ad eccezione di:
  • farmacie,
  • parafarmacie
  • commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici (edicole e giornalai) 
  • rivendite di tabacchi
  1. B) nella giornate festive sia le attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole e giornalai), che lerivendite di tabacchi dovranno comunque osservare la chiusura al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente. 
  2. C) l’obbligo di  chiusura al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente, delle attività commerciali al dettaglioprevisti dall’ Allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020
  3. D) l’obbligo di chiusura  al pubblico dalle ore 19,30 alle ore 8,30 del giorno seguente le parafarmacie e le farmacie, ad eccezione di quelle di turno con apertura notturna, domenicale e festiva  
  4. E) osserveranno  l'obbligo di chiusura totale al pubblico nei giorni festivi,  e in quelli feriali, l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente, delle attività inerenti i servizi alla persona previsti dall'Allegato 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, salvo che  per lepompe funebri e attività connesse.
  5. F) l’obbligo di chiusura  al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente delle attività di autolavaggio e carwash
  6. G)  nella giornata festiva di lunedì’ 13 aprile,   le attività commerciali al dettagliopreviste dall’ Allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 -ad esclusione di farmacie e  parafarmacie- osservarono la chiusura al pubblico dalle ore 13,00 del 13/4/2020 alle ore 7,00 del giorno successivo. 
  1. H) la  chiusura di tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico(ad es. i c.d. distributori h24), esclusi i distributori delle c.d. “Casetta dell’acqua”. 
  1. I) l’obbligo di chiusura dei distributori automatici di tabacchi dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente.
  1. L) l’obbligo di procedere alla costante sanificazione  di tutte le postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, con le relative apparecchiature
  1. M) l’obbligo di utilizzare i distributori automatici e i bancomat con i guanti monouso 
  1. N) restano consentite le operazioni di carico/scaricoe di lavorazione del prodotto nella propria sede produttiva (Forni, Panificatori etc.) anche nelle fasce orarie in cui l’attività è chiusa al pubblico
  1. O) è consentita la consegna a domiciliodei prodotti venduti anche nella fascia oraria di chiusura al pubblico, nel  rispetto delle norme di igiene previste per il contenimento del contagio (mascherina, gel igienizzante, guanti monouso ad ogni consegna, rispetto della distanza interpersonale dal cliente).
  2. P) è confermata la sospensione di ogni e qualsivoglia tipologia di gioco lecitoche comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero altri locali autorizzati a essere aperti  (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento anche in forma virtuale) e per l'effetto lo spegnimento dischermi televisivi e monitor ivi posizionati.
  3. Q) E’ confermato il divieto di accesso alle aree a parcheggio antistanti il cimitero comunale e lo stadio comunale T. Miani di Ginosa, fatta eccezione per il personale di servizio
  4. R) E’ confermato il divieto di accesso ai cimiteri comunalidi Ginosa e di Marina di Ginosa, eccezione fatta per gli addetti alle operazioni di trasporto, ricevimento,  inumazione e tumulazione di salme, e per i congiunti del defunto, nel rispetto delle disposizioni prescritte  per il contenimento del contagio 
  1. S) è confermato il divieto di accesso a parchi e giardini(Parco Baden Powell, parchetto C.da Palombaro, parco Murgia San Pellegrino, percorso naturalistico Cava di pietra, parchetto C.da Cesine - Areafitness, parchetto Morandi a Ginosa e Parco comunale,  Parco Pineta Regina, Area Camping internazionale e aree pinetate a Marina di Ginosa)
  1. T) è confermato il divieto di accesso a spiaggee arenili;

AVVERTE

Che l’inosservanza delle prescrizioni elencate in questa ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 400,00 a 3.000,00 ai sensi dell’art. 4 del DL 25/3/2020 n. 19.

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