Descrizione
IL RESPONSABILE DEL VIII SETTORE – GOVERNO DEL TERRITORIO
PREMESSO che la Legge 21.11.2000, n. 353 e s.m.i., "Legge-quadro in materia di incendi boschivi",
prescrive all’art. 10 quanto segue:
“1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”.
“2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato.
Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.”;
RENDE NOTO
- che dal 23/09/2026 e fino al 22/10/2026, per giorni 30 (trenta) consecutivi, saranno pubblicati presso l’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune, nonché depositati presso il Comune di Ginosa gli atti relativi al Catasto delle aree percorse dal fuoco (Annualità 2025);
- che durante tale periodo chiunque potrà prendere visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice e da presentarsi all’Ufficio Protocollo del Comune di Ginosa;
- che l’ufficio per la visione della documentazione cartacea relativa al Catasto delle aree percorse dal fuoco è l’Ufficio SUAP, sito al piano primo presso la sede comunale di Vico Solitario,1;
- il termine di giorni 30 (trenta) è perentorio.
Il link per il download della documentazione è:
https://wetransfer.com/downloads/0f3bdbe77948e1bc57f06768b0b15b4120260923104009/34a02c?t_exp=1790419210&t_lsid=6f313c76-5f23-40b0-b22f-bd0dcabc8f89&t_network=link&t_rid=ZW1haWx8YWRyb2l0fDY1YWM1MTIwLTVjM2UtNDFmYy1iZWNmLTU1MDAyNGYwYjc2OQ==&t_s=download_link&t_ts=1790160010&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=TRN_TDL_05&trk=TRN_TDL_05
Il Responsabile del VIII Settore Governo del Territorio Per conto di Arch. Antonio Gallitelli
Arch. Rosa Giacomobello