CONTRIBUTO ECONOMICO PER DETRAZIONI FISCALI SU ADDIZIONALE REGIONALE- ART. 3 C. 3 L. R. 40/2015 .

Scheda di dettaglio

L’art. 3 della legge regionale n.40 del 29.12.2015, riguardante le detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia, dispone quanto segue: A decorrere dal periodo d’imposta 2021, le detrazioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del d.p.r. 917/1986 sono maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale all’IRPEF e secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 68/2011, dei seguenti importi: a) 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del d.p.r. 917/1986. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti.
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