DICHIARAZIONE DI NASCITA

  • Servizio attivo

DICHIARAZIONE DI NASCITA


A chi è rivolto

A seguito di una nascita, i genitori devono rendere apposita dichiarazione di nascita presso l’ospedale o il Comune.

Ginosa

Descrizione

A seguito di una nascita, i genitori devono rendere apposita dichiarazione di nascita presso l’ospedale o il Comune.

Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.

Con la dichiarazione di nascita si instaura il rapporto di filiazione con i genitori e viene attribuito il nome alla neonata o al neonato.

La dichiarazione di nascita avviene con le stesse modalità anche per le cittadine e cittadini stranieri.

In questo caso per quanto riguarda il cognome e il nome da attribuire, si applicano le leggi dello stato di appartenenza dei genitori, secondo quanto dichiarato dagli stessi.

COME FUNZIONA

La dichiarazione va presentata:

  • entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
  • entro 10 giorni dalla nascita presso l'ufficiale di stato civile del comune di nascita o di residenza dei genitori; nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.

Se la dichiarazione di nascita è presentata dopo più di dieci giorni l’ufficiale dello stato civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo e, in ogni caso, fa la segnalazione al Procuratore della Repubblica.

La dichiarazione di nascita può essere resa

Quando i genitori sono coniugati: da uno dei genitori, o da entrambi.

Quando i genitori non sono coniugati:

  • dal padre e dalla madre insieme, se entrambi vogliono riconoscere il figlio, la figlia;
  • dalla sola madre se il padre non viene nominato;
  • dal solo padre se la madre non vuole essere nominata.

La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, dal medico o dall’ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

LA SCELTA DEL NOME E DEL COGNOME

I genitori possono attribuire il cognome secondo i seguenti criteri:

  • doppio cognome: il cognome deve comporsi con i cognomi dei genitori nell’ordine dagli stessi deciso; se i genitori vogliono attribuire il doppio cognome, ma non hanno raggiunto un accordo sull’ordine, l’atto di nascita non può essere formato e si dovrà chiedere l’intervento del Giudice; dopo la decisione del Giudice si potrà procedere con la formazione (tardiva) dell’atto di nascita;
  • un solo cognome: i genitori, di comune accordo, possono decidere di attribuire soltanto il cognome di uno dei due genitori, ma in mancanza di tale accordo, dovrà attribuirsi il doppio cognome cioè il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dagli stessi deciso.

Il nome del bambino o della bambina deve corrispondere al sesso ed essere composto da un massimo di tre elementi, eventualmente separati da virgola. Qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola.

E’ vietato dare lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi; un cognome come nome; un nome ridicolo o vergognoso.

La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.

Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.

LA CITTADINANZA

E' cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.

Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori. La cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.

In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza "da definire", fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.

Artt. 28 e segg. D.P.R. n. 396/2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile

Come fare

La dichiarazione va presentata:

  • entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
  • entro 10 giorni dalla nascita presso l'ufficiale di stato civile del comune di nascita o di residenza dei genitori; nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.

Se la dichiarazione di nascita è presentata dopo più di dieci giorni l’ufficiale dello stato civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo e, in ogni caso, fa la segnalazione al Procuratore della Repubblica.

La dichiarazione di nascita può essere resa

Quando i genitori sono coniugati: da uno dei genitori, o da entrambi.

Quando i genitori non sono coniugati:

  • dal padre e dalla madre insieme, se entrambi vogliono riconoscere il figlio, la figlia;
  • dalla sola madre se il padre non viene nominato;
  • dal solo padre se la madre non vuole essere nominata.

La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, dal medico o dall’ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Cosa serve

Attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto.

Valido documento di riconoscimento di chi effettua la dichiarazione.

Cosa si ottiene

Attestato di nascita

Tempi e scadenze

L’ufficio redige immediatamente l’atto da far sottoscrivere al dichiarante.

Costi

GRATUITO

Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

Ufficio Stato Civile

Area amministrativa

Orari al pubblico:
Lun
10:00 - 12:30
Mar
10:00 - 12:30, 16:00 - 17:45
Mer
10:00 - 12:30
Gio
10:00 - 12:30, 16:00 - 17:45
Ven
10:00 - 12:30
Valido dal 01/01/2023
Immagine: Immagine predefinita

Condizioni di servizio

Termini e Condizioni del Servizio (File pdf 178,54 kB)

Contatti

Telefono - Segreteria:
099 8290274

E-mail - Segreteria:
comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

Lun
10:00 - 12:30
Mar
10:00 - 12:30, 16:00 - 17:45
Mer
10:00 - 12:30
Gio
10:00 - 12:30, 16:00 - 17:45
Ven
10:00 - 12:30
Valido dal 01/01/2023

Ufficio Stato Civile

Contatti, orari di ricevimento e informazioni di interesse

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia · Accesso redattori sito