Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus Covid-19 Periodo 4/4/2020 -13/4/2020.

Periodo 4/4/2020 -13/4/2020
Data:

03/04/2020

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Tipologia di contenuto
  • News
Immagine: supermercato334
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Descrizione

                                                                         IL SINDACO
Richiamate le proprie precedenti ordinanza aventi ad oggetto l’adozione di misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus Covid-19;
 
Visti il DCPM del 08 marzo 2020 e il DCPM del 9 marzo 2020 con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l’obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, e dato atto che:
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al DPCM, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2del DPCM .
- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Preso atto che il Ministro della Salute con specifica ordinanza in data 20/3/2020, ha introdotto nuove restrizioni per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19; 
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
Visto il D. L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e in particolare:
- l’ art. 1 “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”, che al comma 2 elenca le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
- l’art. 3 “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, che individua i presupposti per l’adozione da parte dei Sindaci di ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza;
Ritenuto che le misure restrittive introdotte con i provvedimenti menzionati, come risulta dalle segnalazioni pervenute dagli operatori della Polizia Locale, non risultano allo stato sufficienti a impedire fenomeni di assembramento, nei pressi di apparecchi in modalità self service, di autolavaggi e più in generale degli esercizi pubblici, e che si rende necessario l’esercizio del potere di ordinanza sindacale, con particolare riguardo alla esigenze di tutela igienico sanitaria, e alla sicurezza pubblica, affinché siano evitati comportamenti potenzialmente contrari alla necessità di contenere il contagio;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, secondo cui in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
Ritenuta la necessità e la urgenza di adottare una ordinanza contingibile e urgente ai sensi della
Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e dato atto del rispetto del D. L. 25 marzo 2020, n. 19;
Dato atto che il sindaco, altresi', in forza del richiamato art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, coordina e riorganizza, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
ORDINA
con decorrenza dal 4 aprile e fino al 13 aprile 2020: 
 

A) le attività commerciali al dettaglio elencate nell'allegato 1 del DPCM 11/3/2020,  dovranno osservare la chiusura al pubblico nei giorni festivi, ad eccezione di:

farmacie,
parafarmacie
commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici (edicole e giornalai) 
rivendite di tabacchi

 

B) nella giornate festive sia le attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole e giornalai), che le rivendite di tabacchi dovranno comunque osservare la chiusura al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente. 
C) l’obbligo di  chiusura al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente, delle attività commerciali al dettaglio previsti dall’ Allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020
D) l’obbligo di chiusura  al pubblico dalle ore 19,30 alle ore 8,30 del giorno seguente le parafarmacie e le farmacie, ad eccezione di quelle di turno con apertura notturna, domenicale e festiva  
E) osserveranno  l'obbligo di chiusura totale al pubblico nei giorni festivi,  e in quelli feriali, l’obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente, delle attività inerenti i servizi alla persona previsti dall'Allegato 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, salvo che  per le pompe funebri e attività connesse.
F) l’obbligo di chiusura  al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente delle attività di autolavaggio e carwash
G)  nella giornata festiva di lunedì’ 13 aprile,   le attività commerciali al dettaglio previste dall’ Allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 -ad esclusione di farmacie e  parafarmacie- osservarono la chiusura al pubblico dalle ore 13,00 del 13/4/2020 alle ore 7,00 del giorno successivo. 

H) la  chiusura di tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico (ad es. i c.d. distributori h24), esclusi i distributori delle c.d. “Casetta dell’acqua”. 

 

I) l’obbligo di chiusura dei distributori automatici di tabacchi dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno seguente.

 

L) l’obbligo di procedere alla costante sanificazione  di tutte le postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, con le relative apparecchiature

 

M) l’obbligo di utilizzare i distributori automatici e i bancomat con i guanti monouso 

 

N) restano consentite le operazioni di carico/scarico e di lavorazione del prodotto nella propria sede produttiva (Forni, Panificatori etc.) anche nelle fasce orarie in cui l’attività è chiusa al pubblico

 

O) è consentita la consegna a domicilio dei prodotti venduti anche nella fascia oraria di chiusura al pubblico, nel  rispetto delle norme di igiene previste per il contenimento del contagio (mascherina, gel igienizzante, guanti monouso ad ogni consegna, rispetto della distanza interpersonale dal cliente).
P) è confermata la sospensione di ogni e qualsivoglia tipologia di gioco lecito che comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero altri locali autorizzati a essere aperti  (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento anche in forma virtuale) e per l'effetto lo spegnimento di schermi televisivi e monitor ivi posizionati.
Q) E’ confermato il divieto di accesso alle aree a parcheggio antistanti il cimitero comunale e lo stadio comunale T. Miani di Ginosa, fatta eccezione per il personale di servizio
R) E’ confermato il divieto di accesso ai cimiteri comunali di Ginosa e di Marina di Ginosa, eccezione fatta per gli addetti alle operazioni di trasporto, ricevimento,  inumazione e tumulazione di salme, e per i congiunti del defunto, nel rispetto delle disposizioni prescritte  per il contenimento del contagio 

 

S) è confermato il divieto di accesso a parchi e giardini (Parco Baden Powell, parchetto C.da Palombaro, parco Murgia San Pellegrino, percorso naturalistico Cava di pietra, parchetto C.da Cesine - Areafitness, parchetto Morandi a Ginosa e Parco comunale,  Parco Pineta Regina, Area Camping internazionale e aree pinetate a Marina di Ginosa)

 

T) è confermato il divieto di accesso a spiagge e arenili;

 
AVVERTE
Che l’inosservanza delle prescrizioni elencate in questa ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 400,00 a 3.000,00 ai sensi dell’art. 4 del DL 25/3/2020 n. 19.
DISPONE

che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ginosa;
di inviare copia al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
di inviare copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, alle locali Stazioni dei Carabinieri  Comando e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

                                                                             DEMANDA
Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull’esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali;
 
                                                                              COMUNICA
Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Ulteriori informazioni

Numero comunicato

399

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 31/05/2024 12:06

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