P.E.C. - posta elettronica certificata.
Posta Elettronica Certificata
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente una documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.
Si tratta dell’equivalente digitale della raccomandata A/R cartacea. Si evidenzia però che la Posta Elettronica Certificata assume valore legale solo se anche il mittente invia il messaggio da una casella certificata.
Il Comune di GINOSA ha istituito una casella di posta istituzionale il cui indirizzo ufficiale, già inserito nell’indice delle Amministrazioni Pubbliche (IPA), è il seguente: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it
Legislazione italiana
Il quadro normativo di riferimento relativo alla Posta Elettronica Certificata è il seguente:
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Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.” (G.U. 28 aprile 2005, n. 97)
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Decreto Ministeriale 2 novembre 2005, “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” (G.U. del 15 novembre 2005, n. 266)
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Circolare CNIPA CR/49 24 novembre 2005, “Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata” (G.U. 5 dicembre 2005, n. 283)
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Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, “Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»
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Legge 28 Gennaio 2009, n. 2 (G.U. 28 Gennaio 2009, n. 22, supplemento ordinario 14/L)
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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2009.
Legge 28 gennaio 2009 n. 2
Tra i contenuti della legge 2/2009 vengono indicate direttive che riguardano:
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le imprese costituite in forma societaria, che devono indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Per quelle già esistenti, la medesima comunicazione deve avvenire entro tre anni.
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i professionisti iscritti in albi, che devono comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica come previsto al punto precedente entro un anno. È poi cura degli ordini la pubblicazione in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
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le amministrazioni pubbliche, che qualora non avessero già provveduto alla comunicazione di una casella PEC secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, dovranno istituire una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica come previsto al punto precedente per ciascun registro di protocollo.
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ulteriori direttive importanti riguardano le comunicazioni tra i soggetti. In particolare si legge che queste ultime «possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo».
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infine, vengono citati anche i cittadini, che a mediante opportuna richiesta potranno ottenere una casella di PEC «con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri». Tuttavia le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata saranno note entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il decreto 6 maggio 2009
In tale decreto il Consiglio dei Ministri definisce le modalità di rilascio della casella di posta elettronica certificata. Tra gli aspetti salienti, viene enunciata la gratuità della stessa qualora questa sia richiesta al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie.